Qual è l’iter di un decreto legislativo?

Il decreto legislativo è disciplinato dall’articolo 76 della Costituzione, che lo definisce come un atto avente forza di legge adottato da Governo, previa legge di delega da parte del Parlamento. Si tratta di uno degli argomenti di studio più importanti del corso di laurea in Giurisprudenza a Benevento, così come in tutti gli Atenei dove si studiano materie giuridiche.

Il ricorso al decreto legislativo è giustificato specialmente quando le materie da disciplinare sono particolarmente complesse e presentano tecnicismi tali da non poter essere trattate agevolmente in Parlamento, pena un forte rallentamento dell’attività legislativa. Attraverso la legge delega, il Parlamento autorizza il Governo ad esercitare una funziona legislativa, specificando contenuti, limiti e tempi di tale delega. Il decreto legislativo dovrà quindi essere essere emanato rispettando i principi dettati nella legge delega.

Vediamo ora nel dettaglio cos’è il decreto legislativo, il suo iter e le differenze con il decreto legge.

Cos’è il decreto legislativo

L’articolo 76 della Costituzione stabilisce l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non stabilendo principi e criteri direttivi ed esclusivamente per un tempo limitato e oggetti definiti. Di conseguenza, affinché il Governo possa esercitare tale funzione, la legge di delega deve indicare espressamente principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve necessariamente conformarsi nell’esercizio della delega; la legge delega dovrà poi specificare l’oggetto, predeterminato e limitato, della delega stessa, e il termine (una data determinata o determinabile in modo oggettivo) entro il quale esercitarla.

La mancanza di uno di questi elementi essenziali per il decreto legislativo causa l’illegittimità costituzionale della legge delega.

A questi elementi essenziali, la delegazione legislativa può aggiungere ulteriori elementi accessori (come ad esempio l’obbligo di ascoltare il parere di una Commissione parlamentare: l. n. 400/1988), con la conseguenza che anche l’eventuale violazione di quest’obbligo produce l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo adottato.

Fin dal 1957 la Corte Costituzionale ha affermato la propria competenza nel verificare la conformità del decreto legislativo alla legge di delegazione, in base alla considerazione che le disposizioni contenute nella legge di delega rappresentano “norme interposte”: ogni contrasto tra il decreto legislativo e la sua legge di delegazione determinerebbe quindi l’illegittimità costituzionale del primo, in quanto violazione (indiretta) dell’articolo 76 della Costituzione.

L’oggetto della delegazione

Per quanto riguarda l’oggetto della legge delega, è considerato suscettibile di delegazione tutto ciò che ricade nella competenza legislativa ordinaria, ad eccezione di quegli oggetti che la stessa Costituzione riserva alle leggi formali, ossia:

  • la delegazione legislativa a favore del Governo
  • la conversione in legge dei decreti-legge
  • l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
  • l’approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi
  • l’istituzione di commissioni parlamentari di inchiesta ecc.

L’iter del decreto legislativo

L’iter del decreto legislativo prevede tre passaggi:

  • una deliberazione del Consiglio dei Ministri
  • un decreto presidenziale di emanazione
  • la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Vediamo questi passaggi nel concreto.

I decreti legislativi sono deliberati dal Consiglio dei Ministri e successivamente emanati dal Presidente della Repubblica, che nel preambolo indica la legge di delegazione, la deliberazione del Consiglio dei Ministri e gli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

I decreti legislativi devono essere trasmessi al Capo dello Stato almeno venti giorni prima del termine fissato dalla legge delega, così come previsto dell’articolo 14 della legge numero 400 del 1988, in modo che il Presidente della Repubblica possa esercitare la sua funzione di controllo ed eventualmente rinviare l’atto al Consiglio dei Ministri per un suo riesame.

Lo stesso articolo 14 stabilisce inoltre, al comma 4, che, se il termine per l’esercizio della delega superi il biennio, il Governo sia tenuto a richiedere alle camere il parere sugli schemi dei decreti delegati, aggiungendo poi che “il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni“.

Queste prescrizioni procedimentali non sono di per sé suscettibili di condizionare la validità del decreto legislativo: di conseguenza la mancata richiesta dei pareri per le deleghe più lunghe di due anni non comporta l’invalidità del decreto.

Le differenze tra decreto legge e decreto legislativo

Decreto legge e decreto legislativo non sono la stessa cosa. La differenza principale tra questi due atti è che nel primo caso l’intervento parlamentare non è preventivo, ma successivo.

L’articolo 77 della Costituzione, infatti, stabilisce che il Governo può esercitare la funzione legislativa adottando, in casi di straordinaria necessità e urgenza, provvedimenti provvisori aventi forza di legge. Tali provvedimenti sono appunto di decreti legge, emanati per fronteggiare situazioni che richiedono un intervento legislativo tempestivo.

I decreti legge hanno un’efficacia immediata, ma il giorno stesso della pubblicazione devono essere presentati alle Camere per la conversione. Se il decreto legge non è convertito in legge, anche con successive modifiche, entro il termine tassativo di 60 giorni, perde efficacia ex tunc.


CHIEDI INFORMAZIONI

icona link