Nuovi contratti di lavoro: ecco quello che devi sapere

Nel 2015 il Jobs Act ha introdotto nuovi contratti di lavoro per le aziende, le società, i datori di lavoro e i dipendenti. È possibile che tu abbia perso qualche dettaglio e non conosca tutte le forme contrattuali che esistono, quali sono le variazioni apportate a quelle già esistenti o quelle scomparse del tutto.

Fatti aiutare dello Staff di Unicusano Benevento e scopri tutte le novità apportate ad ogni tipologia contrattuale.

Jobs Act: cos’è

Prima di parlare dei nuovi contratti di lavoro, cerchiamo di capire insieme cos’è il Jobs Act.

Il Jobs Act è la riforma del diritto del lavoro in Italia promossa ed attuata dal governo Renzi con diversi provvedimenti legislativi tra il 2014 e il 2015.

Le principali novità previste da questa legge sono:

  • il contratto a tutele crescenti;
  • la NASPI – la Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego che prevede un sussidio decrescente della durata massima di 24 mesi;
  • la DIS-COLL – la Disoccupazione per i Collaboratori;
  • l’abolizione dei contratti co.co.co.;
  • l’ASDI – l’Assegno di Disoccupazione che verrà dato a chi, scaduta la NASPI, non ha trovato impiego ed è in condizioni di particolari necessità.

L’abolizione dell’articolo 18

L’articolo 18 è una parte dello Statuto dei Lavoratori, ovvero l’insieme delle regole più importanti a tutela di illeciti e ingiustizie sul lavoro.

L’articolo 18 si occupa dei licenziamenti che avvengono senza giusta causa per certe categorie di lavoratori e lavoratrici.

Già nel 2012 con la Riforma Fornero ha subito una sostanziale modifica, ma il Jobs Act l’ha trasformato (solamente per i nuovi assunti) in modo tale da garantire l’obbligo di reintegro solo in pochi casi.

Infatti, l’obbligo di reintegro resterà solamente per un licenziamento per motivi discriminatori, mentre se avviene per ragioni economiche (es. tagli al personale) il lavoratore non potrà essere riassunto, ma riceverà un’indennità in denaro proporzionale agli anni di carriera.

In questo modo l’azienda non dovrà ricorrere alla cassa integrazione o alla mobilità per superare la crisi, ma utilizzerà il licenziamento pagando semplicemente l’indennità al lavoratore.

La fine dei contratti atipici

Grazie al Jobs Act i giovani lavoratori non saranno più sottoposti a contratti come il co.co.co perché sono stati eliminati dalle possibilità date ai datori di lavoro visto che di fatto non garantivano alcuna tutela al lavoratore.

I nuovi contratti di lavoro

I nuovi contratti di lavoro introdotti dal Jobs Act e che a oggi possono proporti in fase di assunzione sono:

  • contratto di lavoro a tutele crescenti;
  • contratto a tempo determinato;
  • contratto di somministrazione;
  • apprendistato;
  • contratto a chiamata.

Il contratto di lavoro a tutele crescenti

Il contratto a tutele crescenti è il contratto di lavoro creato con il Jobs Act ed è riservato ad i lavoratori neoassunti contrattualizzati a seguito del 7 marzo 2015.

È un contratto a tempo indeterminato che ti garantisce un crescere delle tutele dopo un certo punto dell’attività lavorativa.

Un esempio è l’applicazione dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Come abbiamo detto, tutti i lavoratori assunti a partire da questa data con contratto di lavoro a tutele crescenti, non potranno più godere dei diritti relativi all’articolo 18 (tranne in alcuni casi).

Questo significa che per un primo periodo, se ti verrà fatto un contratto a tempo indeterminato, potranno licenziarti liberamente dall’azienda.

Allo stesso tempo però, avrai sempre i diritti previsti dalla legge come ad esempio maternità, ferie, malattia, gli ammortizzatori sociali in caso di licenziamento o cessazione attività.

Questo contratto di lavoro è stato creato per dare la possibilità alle aziende di gestire le assunzioni ed i licenziamenti in maniera più fluida, così da smuovere il mercato del lavoro.

Per esempio, quest’anno con il nuovo bonus assunzioni del 2018, è previsto per i datori di lavoro un esonero contributivo per 3 anni al 50%.

Il contratto a tempo determinato

Il Jobs Act ha comportato dei cambiamenti anche nei contratti a tempo determinato.

Il più sostanziale è stato togliere l’obbligo per le aziende di indicare il motivo che giustifica questo tipo di contratto.

La durata massima di questo contratto è di 3 anni, quindi anche gli eventuali rinnovi non possono superare questo totale.

Se una volta scaduto il periodo di assunzione c’è ancora bisogno del lavoratore, può prosuire il lavoro per 30 giorni se soggetto a contratto inferiore ai 6 mesi o 50 giorni se sottoposto ad una collaborazione di durata superiore ai 6 mesi. In questo periodo la retribuzione è maggiorata e se c’è ulteriore necessità delle sue prestazioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Tra il primo ed il secondo rinnovo devono essere rispettati:

  • 10 giorni (durata contratto meno di 6 mesi);
  • 20 giorni (durata contratto più di 6 mesi)

Ogni azienda ha un numero massimo di dipendenti con contratto a tempo determinato: non possono superare il 20% dei lavoratori in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Il Contratto di Somministrazione

Il contratto di somministrazione è l’ex contratto interinale: prevede la stipula di un contratto scritto tra l’impresa che utilizza il lavoratore e l’agenzia autorizzata che trova e paga stipendio e contributi al lavoratore sulla base di un contratto tra la stessa e il suddetto lavoratore.

Come per il contratto a tempo determinato, c’è un limite di utilizzo del 20% sul totale degli assunti ed anche in questo caso il datore di lavoro non è più obbligato ad indicare la causale per giustificare l’instaurazione del rapporto.

Il contratto di somministrazione ha una durata massima di 36 mesi e può essere rinnovato per un massimo di 6 volte.

Una volta superati questi limiti, si trasforma in automatico in un contratto a tempo indeterminato.

Il Contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato prevede un patto di prova ed un piano formativo individuale (PFI) contestuale all’assunzione tra il lavoratore e l’azienda.

Esistono 3 tipologie diverse di contratto di apprendistato:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

Limiti e differenze

Per il contratto di apprendistato esistono dei limiti di età. Allo stesso tempo però esiste anche una forma di contratto di apprendistato per i lavoratori in mobilità per qualificarli o riqualificarli, senza alcun limite di età.

Ma qual è la differenza con uno stage? Leggi questo articolo in cui lo staff di Unicusano Benevento ti spiegherà cosa cambia tra le due tipologie di contratto che possono esserti proposte subito dopo la laurea.

Il Contratto a chiamata

Il contratto a chiamata è quel contratto che si attiva solo quando il datore di lavoro necessità di un lavoratore per svolgere una particolare prestazione. Con il Jobs Act è stato stabilito che è obbligatorio effettuare una comunicazione pre-assuntiva ed una comunicazione amministrativa prima di ogni chiamata del lavoratore.

Le modalità d’inizio del contratto a chiamata

Le modalità d’inizio del contratto a chiamata sono:

  • via posta elettronica certificata (PEC);
  • tramite il servizio informatico di Portale Cliclavoro;
  • con un sms, solo nel caso in cui la prestazione debba essere resa non oltre le 12 ore dalla comunicazione;
  • con un fax, solo nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

Ora che sai quali sono i principali nuovi contratti di lavoro, lo staff di Unicusano Benevento non può che augurarti in bocca al lupo per i tuoi futuri lavori!


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